ritorna alla pagina riepilogo

IL MONDO DEGLI SCHüTZEN

DIE SCHüTZENWELT

                           tratto da "L'avventura dell'ultimo cavaliere" Biografia dell'Imperatore Massimiliano, uomo dell'Europa - Silvio Girardi - Centro stampa e duplicazioni della Regione Autonoma Trentino Südtirol

1) ll Land Libell del 1511  (testo)

 

   Il Tirolo fu il primo possedimento su cui Massimiliano poté esercitare la sua diretta sovranità . A questo fatto è da attribuire la grande attenzione e cura che Massimiliano river sulla regione, tanto dal volerla elevare al rango di principato elettorale per la nomina dell'imperatore. Il patto di difesa, più noto come Land Libell, Libello del Paese, Libello dell'11 ed altro, va inquadrato in questa prospettiva. La difesa territoriale in Tirolo ha origini molto più ¹ antiche, ed i primi accenni si trovano già  ai tempi di Mainardo II, il fondatore del1a Contea. Di un vero regolamento di difesa territoriale, da porre in relazione al concretizzarsi del pericolo delle scorrerie dei Turchi nel Tirolo, si può parlare ad iniziare dal 1478-79, quando in due distinte Diete tenutasi a Brunico si adottò un regolamento di difesa.    Di questo regolamento si trova espressa menzione nel Land Libell. Negli accordi stipulati tra Sigismondo il Ricco di Monete e Johannes Hinderbach nel 1468 si parla di difesa comune e di Sctzen (difensori).

   Gli avvenimenti bel1ici del 1508, 1509 e 1510 avevano maturato in Massimiliano, nei suoi alleati e negli stati del Tirolo l'idea di regolamentare compiutamente, anche sotto l'aspetto finanziario, la delicata materia della difesa della regione. In virtù degli accordi e dei trattati intervenuti in precedenza, il diritto-dovere di difendere la regione spettava al conte del Tirolo. Alla luce di questa premessa è possibile ora riportare e commentare i singoli articoli del Land Libell.

   Per rendere p accessibile la comprensione di questo fondamentale documento per la nostra autonomia, il testo viene enunciato in lingua corrente.

Per chi volesse leggere il testo originario in italiano si rinvia alla "Storia inedita di Innocenzo a Prato", contenuto nei manoscritti della biblioteca civica di Trento.2

1

Negli statuti del 1290, che molti ritengono i primi statuti regionali (copia dei quali era un tempo custodita nell'archivio comunale di Condino), già si parla di armi che ogni famiglia (fuoco) p tenere per la difesa comune.

2

Per il testo tedesco si veda: di Richard Schober - "Die Urkunden des Landschaftlichen Archivis zu lnnsbruck" (1342-1600), ed anche Otto Stolz - "Wehrverfassung und Schtitzenwesen in Tirol von den anfangen bis 1918". Tyrolia Verlag Innsbruck- Wien-Mtinchen.

Il testo è costituito da cinquantanove articoli e da una breve premessa indicante i firmatari dell' accordo stesso.

Ed inizia così:

"Noi Giorgio per grazia di Dio vescovo di Trento, Cristoforo per l'identica grazia vescovo di Bressanone e noi rappresentanti dei quattro stati (ceti) del Tirolo - prelati - nobili - città  e giurisdizioni della contea del Tirolo rendiamo noto che il serenissimo e invittissimo principe e signore Massimiliano, per la grazia di Dio imperatore sempre augusto, conte del Tirolo, nostro graziosissimo signore come principe e conte regnante nella contea del Tirolo, nell'entrare al possesso di questa sua contea (16 marzo 1490) ci ha consentito e promesso graziosamente:

  1. di conservarci nei nostri diritti e privilegi, antiche usanze e consuetudini ed in esse lasciarci, confermandole. Fra queste è compreso il dovere di concorrere alla difesa della regione per un mese, a nostre spese, in aiuto di Sua Maestà  Cesarea, come conte del Tirolo e fino ai confini della regione. Se Sua Maestà  volesse servirsi di noi oltre i confini, egli dovrà  provvedere a sue spese, come praticato con gli altri al suo servizio".

Già  in questo primo articolo sono evidenziati i limiti temporali e spaziali dell'accordo di difesa.

  1. "Noi soprannominati, in aggiunta con le città  di Rattemberg, Kufstein e Kitzbuhel, ed assieme alle giurisdizioni di Lienz e Pusteria, per nostra naturale e spontanea inclinazione verso Sua Maestà  Cesarea e per nostro utile e difesa, fermi restando i nostri diritti e privilegi, e con la condizione che i nostri Stati siano protetti e difesi, ci siamo accordati di contribuire alla difesa come segue:

La Pusteria con Lienz è entrata a far parte del Tirolo nell'anno 1500, dopo la morte di Leonardo, conte di Gorizia e Tirolo. Kufstein Rattemberg e Kitzbuhel sono entrate a far parte della contea, nel 1504, dopo la vittoria di Massimiliano, nella guerra per la successione di Baviera.

  1. Se capitasse che la contea del Tirolo, o i due Vescovadi di Trento e Bressanone od infine la signoria di Pusteria, Lienz e le città  soprannominate, fossero assaliti da nemici esterni, confinanti o meno, che i predetti vescovadi, signorie, città  e giurisdizioni ecc. debbano provvedere alla propria difesa con i seguenti contingenti:

primo contingente

da 1 a 5.000 uomini

secondo contingente

da 5.001 a 10.000 uomini

terzo contingente

da 10.001 a 15.000 uomini

quarto contingente

da 15.001 a 20.000 uomini

Tale numero non dovrà  mai essere superato ed i contingenti dovranno essere messi insieme a richiesta del signor conte e degli ufficiali da lui incaricati".  Il presente articolo è di tutta evidenza e non ha bisogno di spiegazioni.

  1. "Si è stabilito che, nel caso della chiamata del primo contingente, i vescovadi con i nobili e i prelati debbano concorrere con milleottocento armati, le città  e giurisdizioni con duemilaquattrocento armati, la Pusteria con Lienz con cinquecento armati e le tre città  di Kufstein, Rattemberg e Kitzbuhel con trecento. Le chiamate non potranno mai superare i ventimila uomini. Resta inteso che un soldato a cavallo con lancia equivale a tre fanti e un cavaliere con archibugio vale due fanti e mezzo".,

Viene stabilito il parametro di suddivisione delle varie chiamate.

  1. "Sua Maestà  Cesarea ci ha lasciati liberi, come per il passato, da ogni obbligo militare verso il Sacro Romano Impero".

Questa disposizione ci fa conoscere che già  da tempo l'obbligo di concorrere alle spese militari del Sacro Romano Impero era caduto in disuso. Ciò non impe che la Dieta imperiale, investita della questione soltanto nel 1548, pretendesse dal successore di Massimiliano, Ferdinando I, un impegno da parte dello stesso di assunzione a carico suo degli obblighi della confederazione della difesa del Tirolo.

  1. "Nel caso la potenza dei nemici fosse tale da richiedere un maggior numero di armati, si ribadisce che mai e poi mai dovrà  essere superato il numero di ventimila; con ampia libertà  per ogni confederato di arruolare i fanti dove gli è possibile".

  2. "Se i confederati non fossero in grado di fornire il numero di fanti richiesto, questo sarà  monetizzato, di modo che non venga a mancare il numero richiesto dalla chiamata".

L'importo in moneta dei fanti mancanti sarà  versato ai consiglieri e capitani di Sua Maestà  Cesarea o suoi eredi e successori.

  1. "Nessun confederato deve guardare quello che fa l'altro, ma non appena avuta notizia del pericolo di invasione nemica, deve portare il suo contingente al campo di raccolta designato, con una marcia di avvicinamento di almeno quattro leghe tedesche al giorno per la fanteria, onde evitare manchevolezze" .

Quattro leghe tedesche corrispondevano a 30 km al giorno. Nessuna scusa per chi stava a guardare.

  1. "Se vi fosse un pericolo immediato, che non consentisse la chiamata per tempo dei contingenti della difesa territoriale, allora chi è più vicino al pericolo deve sollevarsi in massa per contrastare l'invasione. Chi si sottrae a questo obbligo verrà  punito nelle sostanze e nella vita".

  2. Qui si delinea chiaramente l'istituto della "leva in massa".

    lO. "La leva in massa è del tutto eccezionale, da chiamare solo nel caso di assoluta e comprovata necessità . In tal caso tutti, contadini, artigiani, minatori, nessuno escluso o eccettuato, deve sollevarsi, chi si sottrae verrà  bandito dal Paese".

    La chiamata in massa è a carico delle rispettive comunità .

    Il. "Nessun contraente del presente accordo può venir costretto a combattere oltre i confini del Paese".

    L'articolo 11 è un 'altra pietra miliare dell'istituto della difesa territoriale; a prescindere dall'entità  dell'intervento richiesto, esso deve riguardare la difesa e il contrasto con i nemici a "conservatione" del Paese.

    1. "Per ogni settimana di servizio Sua Maestà  Cesarea o il suo governo rimborserà  mezzo Gulden dalla partenza al ritorno a casa per ogni fante a piedi, per ogni militare a cavallo il rimborso sarà  di un Gulden e cinquanta kreutzer. Spetterà  a Sua Maestà  Cesarea o al suo governo di irrogare le pene per i renitenti".

    2. "1 confederati, come sopra indicati, sono tenuti a condurre le vettovaglie al campo, con esenzione da dazi per tale condotte. La fornitura verrà  fatta a libero mercato ed a giusto prezzo. Se poi mancassero viveri nel campo o per altre cause non potessero essere fornite, allora Sua Maestà  Cesarea rimborserà  la spesa computando per un fante a cavallo cinque fiorini al mese e per un fante a piedi due fiorini".

    Qui si entra nel vivo dell'organizzazione della difesa territoriale, con particolare riferimento alle spese di vettovagliamento.

    1. "Quando noi (confederati) arruoliamo gente non si dia per salario e spesa di mantenimento più di quattro fiorini al mese per un fante a piedi ed in due rate. Non saranno erogati soldi per armi e finimenti di guerra e, se saranno distribuite spade o armature, queste saranno trattenute a giusto prezzo con la seconda rata".

    Questo articolo tende ad evitarperequazioni o trattamenti di favore.

    1. "Sua Maestà  Cesarea o il suo governo provvederà  a fornirci di artiglieria, con idonee munizioni ed anche magazzini con paglia, grano e farina necessaria per la truppa al campo, da comprarsi e vendersi a giusto prezzo". E' di tutta evidenza che soltanto il governo di Sua Maestà  Cesarea poteva disporre di tali mezzi di difesa.

    2. "Il traino dell'artiglieria sarà  effettuato a spese di Sua Maestà  Cesarea, a giusto prezzo".

    Le spese di trasporto delle artiglierie è stato sempre effettuato dalle Comunità  del Paese, dietro rimborso (non sempre sollecito). Basti leggere le rese di conto delle nostre Comunità  nel periodo della guerra di successione spagnola 1701-1714) e delle invasioni napoleoniche (1796-1814) per averne piena conferma

    1. "Sua Maestà Cesarea, come conte del Tirolo, deve contribuire alla difesa del Paese con cinque-seicento cavalli, al fine di assicurare una più forte resistenza nei punti di attacco".

    2. "Nel caso che qualcuno dei nostri fosse fatto prigioniero, Sua Maestà Cesarea deve provvedere al suo riscatto".

    3. "I prigionieri fatti al nemico saranno consegnati a Sua Maestà Cesarea, salvo il diritto di colui che li cattura di trattenersi, per il diritto di guerra, quanto sarà  trovato loro addosso".

    Si tratta del cosiddetto "diritto di spoglio.

    1. "Se a qualcuno dei confederati sarà  tolto dai nemici castelli o fortezze, ed in seguito tali luoghi venissero riconquistati dalle truppe di Sua Maestà Cesarea, questi torneranno in possesso del proprietario originario". Questa clausola troverà  adempimento per la prima volta con la fine delle ostilità  con Venezia (feudi lagarini e dell'Alto Garda).

    2. "Nel caso che i castelli e fortezze conquistate dal nemico rimanessero nello stabile possesso dello stesso, Sua MaesCesarea si impegna a dare un equo indennizzo a coloro che ne sono stati privati; nel caso di contestazioni deciderà la Dieta".

    Quest'ultima ipotesi si verificava nel caso di resa a discrezione, senza aver opposto resistenza al nemico.

    1. "Nel caso di conquiste di castelli, città , borghi, ecc., questi rimarranno di proprietà di Sua Maestà  Cesarea, ma a patto che vengano inclusi nella contea del Tirolo, perché Sua Maestà Cesarea si è accordata con noi nel ritenerci appartenenti ad un unico Paese (Land)".

    Pur nella diversità di Signorie è sancita l'unità  del Paese.

    1. "Nel caso che Sua Maestà Cesarea volesse riscattare feudi della contea del Tirolo, dati in pegno da lui o suoi predecessori, si dovrà  tener conto, nel momento del rilascio, delle imposte pagate per tali beni e ciò per l'utilità  dei beneficiari".

    2. "Viene accordato alle giurisdizioni di Lienz e Pusteria di poter suddividere l'aggravio per la difesa su tutti i beni esistenti, ivi compresi quelli che sono in proprietà o in feudo a gente esterna".

    3. "Se qualche prelato o nobile possedesse beni nelle giurisdizioni di Lienz e Pusteria e avesse la residenza in località diversa, dovrà contribuire secondo lo scomparto che su tali beni sarà fatto e ciò a prescindere da precedenti disposizioni dell'arciduca Sigismondo e del conte Leonardo di Gorizia".

    1. "Poiché non si é ancora potuto stabilire con esattezza l'onere per Lienz e Pusteria nonché per le città  di Kufstein, Rattemberg e Kitzbuhel si é fissato, in via provvisoria, per il primo contingente di cinquemila uomini la quota a loro carico di ottocento uomini, se si é impegnati a rivedere tale onere, alleggerendolo se eccessivo e aumentando lo se troppo leggero rispetto ai beni tassati".

    2. "Se i Veneziani od altri movessero guerra alla confederazione del Tirolo, quelli di Lienz e Pusteria possono tenere il contingente a loro assegnato a guardia dei loro passi e, ove occorresse, si dovmandar altri rinforzi. Al contrario, se non avessero bisogno di difendere i loro confini, il loro contingente dovportarsi dove vi è bisogno. Se ai due vescovi di Trento e Bressanone venisse minacciata un'invasione dei loro territori o se loro recata molestia, noi quattro Stati (ceti) del Tirolo, la signoria di Lienz e Pusteria e le città di Kufstein, Rattemberg e Kitzbuhel dovranno opporsi ai loro nemici e andare a soccorrerli nel medesimo modo che per le altre localidella contea. E se i detti due vescovi manderanno le loro genti al campo, sia loro consentito di mantenere le proprie insegne, come le usano, e non levargliele".

    Nessuno può mettere in dubbio l'importanza storica di questo articolo, che sancisce ineccepibilmente l'autonomia dei territori vescovili.

    1. "Si parla di tassazione dei beni dei quattro Stati (ceti) del Tirolo collocati nei territori dei confederati, allo scopo di perequare al meglio l'imposizione fiscale".

    2. "Nel caso vi fosse bisogno di chiamare tutti gli uomini del quarto contingente (ventimila), Sua Maestà Cesarea ha promesso di ordinare a sue spese l'invio di tutti i "canopi" (minatori) dei vari distretti minerari del Paese".

    3. "Elenca i casi nei quali Burgfrieder (addetti alla difesa di un determinato castello o fortezza) sono esentati dal presentarsi al campo di raccolta".

    4. "Prevede l'ispezione di tutte le rocche e fortezze di confine, onde renderle idonee alla difesa del Paese. I soldi per mantenere tali fortificazioni saranno raccolti con le ammende inflitte ai renitenti".

    5. "Nel caso Sua Maestà Cesarea non fosse presente nel Paese, darà sempre le opportune istruzioni per garantirne i confini".

    6. "Sancisce un principio fondante dello Stato di diritto e dell'autonomia speciale del Land Tirolo. Sua Maestà Cesarea per sé ed eredi si impegna "a non cominciar guerra alcuna senza averlo preventivamente comunicato ai confederati ed aver ottenuto il loro consenso".

    7. "Si fissano i principi e le procedure per la repressione dei casi di disubbidienza o renitenza al dovere di partecipazione alla difesa comune. Due sono gli organi individuati:

      - il Regiment (governo) di Innsbruck per la valle dell'Inn e la Wiptal

      - il capitano all'Adige, coadiuvato dal maestro della Mostra (responsabile delle esercitazioni e delle sfilate della milizia del Paese) per i territori del lungo Adige".

      1. "Prevede una remunerazione per coloro che, non abitando ai confini, sono andati a combattere a Calliano o si sono arruolati in soprannumero". Come è stato detto nel testo, a Calliano si attestarono le truppe imperiali nei primi mesi del 1508. Qui avvennero degli scontri con i Veneziani, cui parteciparono le milizie locali arruolate dal principe vescovo Giorgio de Neydeck.

      2. "Detta disposizioni in materia di contribuzioni e di revisione dei "fuochi" da tassare".

      I "fuochi" corrispondono alle famiglie in senso lato. Vi era una distinzione molto importante e che ha dato origine a molte contestazioni tra fuochi descritti (in appositi elenchi) e fuochi fumanti, effettivamente esistenti.

      1. "Prevede un "arbitrato", in caso di disaccordo fra gli Stati (ceti sociali), per la suddivisione degli oneri fiscali derivanti da questo accordo".

      2. "Prevede che le spese per parate, sfilate, revisione dei fuochi e valutazione dei beni debbano essere assunti dal Regiment. Un fuoco per essere considerato tale, doveva possedere almeno centocinquanta fiorini di proprietà tassabile".

      3. "Parla di suddivisione delle Steure nei territori della Pusteria, in parte soggetti al conte del Tirolo ed in parte al principato vescovi le di Bressanone".

      4. "Contempla il caso di possessori di redditi non abitanti nell'ambito del Paese. Per questi è previsto l'obbligo della nomina di un procuratore o fattore, che soddisfi agli obblighi militari e fiscali in luogo del titolare assente. Per chi non adempie ai suoi obblighi è prevista la vendita forzosa dei beni".

      5. "Sono previste delle esenzioni per coloro che hanno prestato soldi a Sua Maestà Cesarea o alla sua camera (ufficio del tesoro)".

      6. "Sono previste delle misure forti per contrastare le esosità di taluni ufficiali del governo nel riscuotere le Steure".

      7. "Contro gli abusi in materia fiscale è previsto ricorso a Sua Maestà Cesarea o al suo Regiment".

      8. "E' prevista l'annuale verifica di tutte le misure tedesche, italiane e di Vienna con bollatura periodica

    1. "Si fa richiamo alla Dieta di Bolzano del 1500, in cui furono adottate precise disposizioni in materia di affitti di fondi, entrate e utilità , case ed altri beni che i nobili e i prelati operavano nelle città e giurisdizioni e viceversa. Nonostante tali contrasti, devono essere calettati (tassati) coloro che di tali beni sono titolari".
    2. "Detta norme che possono considerarsi le antenate del Libro Fondiario e di pubblicità dei contratti e loro registrazione in appositi libri e ciò al fine di assicurare per l'avvenire una giusta tassazione".
    3. "Accenna ai soprusi di alcune società appaltatrici (compagnie) nei confronti dei sudditi. Essi devono essere provati davanti al Regiment, che provvederà in merito".
    1. "Nell'articolo 48 si parla di matrimoni che, a quanto emerge, sarebbero stati "consigliati" dal sovrano; questi suggerimenti non sono ordini, se gli interessati non ritengono opportuno adeguarvisi, liberi di fare ciò che più loro aggrada".
    1. "Si fa divieto di occupare terreni comuni di spettanza delle città e giurisdizioni, specie nella valle dell' Inn, senza mettere a conoscenza i preposti delle città o giurisdizioni. Inoltre Sua Maes Cesarea ordina che "i boschi piccoli da fascine non li lascino talmente crescere, che occupino li pascoli alli sudditi".

    50 "Si occupa della circolazione delle monete, tanto in entrata che in uscita dalla confederazione, ed è stato concluso che "tutte le monete forestiere che vengono nel Paese siano provate e date e tolte per quanto valgono e saranno proclamate e quelle che saranno meno buone (di bassa lega) dovranno essere bandite pubblicamente" (non potevano più circolare)".

    1. "Tratta esclusivamente di caccia e dice: "Et perché li sudditi della superiore et inferiore valle dell'Inn, insieme con quelli della Wiptal, si lamentano avanti a noi per causa delle salvaticene grosse; la Cesarea Maestà ci ha graziosamente concesso che noi dobbiamo circondare li nostri campi di siepi, et tener cani piccoli, che non possino dar danno a dette salvaticene, come ne farà consigliare dal reggimento suo et dal maestro delle cazze, et noi non vogliamo tener cani grandi, che possino nuocere a tali salvaticene, ma se alcuno ne avrà et non le presenterà come sopra, o che denegasse, debbi esser castigato. Vuole ancora Sua Maestà Cesarea, dar ordine che le salvaticene grosse, et cinghialli a longo l'Adese siano più spesso cazzate, che per il passato, con questo però, che alcuni siano riservati per suo spasso".

    2. "Parla di soldati che passano per il Paese e non pagano, usando violenza; si vuole prendere tali insolenti e castigarli come si meritano, affinché tutti siano sicuri".

      1. "Si fa obbligo ai condotti eri e ufficiali di tener a freno la truppa".

      2. "Vi è un primo accenno alla sicurezza del posto per i pubblici dipendenti:

      "Et oltre è stato concluso et Sua Maestà Cesarea ha consentito che niuno nel Paese, che habbi scrittura pubblica, o quieto possesso nelle Mute (uffici del dazio) o officii non possi esser levato da tale ufficio senza esser conosciuto per ragioni se fosse qualche dubbio negli officianti di Sua Maestà Cesarea, et se prima non sarà deciso dal Regiment (governo)". E' introdotto per la prima volta il principio dell 'inamovibilità dei pubblici dipendenti.

      1. "Per quanto riguarda i vini forestieri non si potranno importare se non quelli che per antico privilegio sono stati ammessi".

      2. "1 dazi, di cui diverse giurisdizioni e città lamentano di essere gravate oltre illecito, è nelle intenzioni di Sua MaesCesarea di non sopportare tutto ciò; invita pertanto quelli che ritengono di essere aggravati oltre a quanto stabilito dagli antichi usi consuetudini a far querela davanti a Sua Maes Cesarea oppure davanti al Regement di Innsbruck, evidenziando di quale dazio si tratta ed assicurando che si provvederà".

      3. "A noi stati (ceti) nobili e prelati del lungo Adige, Sua Maestà Cesarea ci ha graziosamente consentito di non pagar dazio, poiché ne siamo stati esenti da oltre sessant'anni per l'addietro, come appare dai certificati degli uffici del dazio di Bolzano, Castel Firmiano, Tell e Uncheton".
      4. "A noi poi, prelati e nobili, eccezion fatta dei nobili creati negli ultimi trent'anni e iscritti nella matricola dei nobili del Tirolo dopo tale data, é concesso da Sua Maestà Cesarea di poter condurre e incantinare le nostre entrate e quelle che si comprano nelle città  o alle fiere ed a condurre alle nostre case per nostro fabbisogno, senza pagare dazio".
      5. "Articolo 59 ed ultimo del trattato recita: "Sopra tutto ciò in ossequio al consenso espresso da Sua Maestà Cesarea, abbiamo accettato e convenuto quello che è contenuto nei sopra riportati articoli, per noi nostri eredi e successori, tutto quanto qui è contenuto. Ciò lo facciamo in piena scienza e coscienza per rigore di questa scrittura, il tutto senza pregiudizio o danno per i diritti e le prerogative di Sua Maestà  Cesarea, suoi eredi e successori, principi regnanti del Tirolo e neppure a noi nostri eredi e successori, ivi comprese le signori e di Pusteria e delle città . In fede di ciò abbiamo apposto i nostri sigilli. Dato in lnnsbruck li 23 giugno 1511 ".

       

      A conclusione di questo commento agli articoli del Land Libell si devono svolgere due brevi considerazioni:

      a) il trattato è frutto di un serrato dibattito fra le parti

      b) pur nel rispetto delle dovute forme di omaggio e deferenza del sovrano, il Land Libell è un vero e proprio trattato di confederazione alla pari, nel pieno rispetto delle prerogative dei contraenti